Fonte: Messaggio del Consiglio federale relativo alle Bilaterali III, capitolo 2.2.6 (pag. 153–164)
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Le disposizioni di diritto internazionale in materia di aiuti costituiscono il nucleo della sorveglianza degli aiuti nel pacchetto Svizzera–UE. Esse definiscono cos’è un aiuto di Stato, stabiliscono un divieto di principio con ampie eccezioni e regolano il sistema di sorveglianza secondo l’approccio a due pilastri. L’elemento centrale è che la definizione di aiuto corrisponde in gran parte all’art. 107, par. 1 TFUE, ma è più restrittiva: si applica solo nel campo d’applicazione dei rispettivi accordi. Il sistema svizzero deve essere equivalente a quello dell’UE, ma non identico.
Le disposizioni in materia di aiuti perseguono un obiettivo chiaro:
La definizione si ispira all’art. 107, par. 1 TFUE, ma è specificamente adattata al contesto degli accordi:
| N. | Criterio | Spiegazione |
|---|---|---|
| 1 | Risorse statali | L’aiuto è concesso dallo Stato o mediante risorse statali (Confederazione, Cantoni, Comuni, imprese pubbliche) |
| 2 | Selettività | Vantaggio accordato a determinate imprese o produzioni |
| 3 | Distorsione della concorrenza | Distorsione effettiva o potenziale della concorrenza |
| 4 | Incidenza sugli scambi | Impatto sugli scambi tra le parti contraenti nel campo d’applicazione |
Il quarto criterio (« incidenza sugli scambi ») si riferisce unicamente agli scambi nel campo d’applicazione del rispettivo accordo – e non all’intero mercato interno. La definizione svizzera è pertanto più restrittiva di quella dell’UE.
Gli aiuti di Stato che soddisfano tutti e quattro i criteri sono in linea di principio incompatibili con il buon funzionamento degli accordi interessati.
Il divieto è relativizzato da ampie eccezioni:
| Categoria | Descrizione |
|---|---|
| Calamità naturali | Aiuti destinati a rimediare ai danni causati da calamità naturali o eventi straordinari |
| Sviluppo economico | Promozione dello sviluppo economico di regioni con basso tenore di vita |
| Interesse comune | Progetti di interesse comune delle due parti contraenti |
| Clima e ambiente | Aiuti per la protezione del clima, dell’ambiente e l’efficienza energetica |
| Ricerca | Promozione della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione |
| Promozione della cultura | Conservazione del patrimonio culturale, promozione di attività culturali |
| De minimis | Aiuti di modesta entità al di sotto delle soglie |
| Categorie RGEC | Aiuti esenti da notifica secondo l’esenzione per categoria |
Gli aiuti al di sotto della soglia de minimis sono considerati non distorsivi della concorrenza:
Il sistema di sorveglianza è strutturato secondo il modello a due pilastri:
Il sistema svizzero deve essere equivalente a quello dell’UE – ciò significa:
Le disposizioni in materia di aiuti contengono obblighi di trasparenza estesi:
Per gli aiuti già esistenti si applica una procedura separata:
L’integrazione degli atti giuridici dell’UE in materia di aiuti segue un meccanismo di equivalenza speciale:
L’entrata in vigore delle disposizioni in materia di aiuti è legata al pilastro di stabilizzazione del pacchetto globale:
| Aspetto | Dettagli |
|---|---|
| Obiettivo | Level Playing Field in 3 settori |
| Definizione | Come art. 107 TFUE, ma più restrittiva (solo campo degli accordi) |
| Principio | Divieto con ampie eccezioni |
| Equivalenza | Sistema CH equivalente, non identico |
| Trasparenza | Ampi obblighi di pubblicazione |
| Aiuti esistenti | 5 anni di periodo transitorio, valutazione prima facie |
| Recepimento diritto UE | Meccanismo di equivalenza speciale |
| Entrata in vigore | Legata al pilastro di stabilizzazione |