Ogni affermazione fattuale in questo wiki deve essere riconducibile a una fonte concreta e pubblicamente accessibile. Le indicazioni delle fonti sono parte integrante di ogni articolo e consentono la completa verificabilità di tutte le affermazioni.
In caso di dubbio vale: omettere piuttosto che speculare. Meglio lasciare una lacuna che formulare un'affermazione non documentata.
Le fonti vengono classificate in ordine di priorità secondo affidabilità e autorità. Vengono preferite le fonti di rango superiore:
| Rango | Tipo di fonte | Esempi |
|---|---|---|
| 1 | Fonti ufficiali svizzere | Consiglio federale, DFAE, UFG, UFE, UFSP, SEFRI, SECO, rapporti di consultazione, messaggi |
| 2 | Istituzioni dell'UE | Commissione europea, Consiglio dell'UE, comunicati stampa ufficiali e schede informative |
| 3 | Fonti scientifiche | Università di Zurigo (EIZ), CSS PFZ, FOLIA UniFr, pubblicazioni peer-reviewed |
| 4 | Think tank riconosciuti | Avenir Suisse, economiesuisse, BAK Economics (indicati come rappresentanti di interessi) |
| 5 | Parti sociali | USS, Travail.Suisse, UPS (indicati come prese di posizione) |
| 6 | Analisi giuridiche | EIZ Publishing, riviste giuridiche specializzate |
| 7 | Media di qualità | NZZ, SRF, Tagesanzeiger (solo come complemento, non come fonte primaria) |
I seguenti tipi di fonti non vengono utilizzati in questo wiki:
| Regola | Descrizione |
|---|---|
| Citazioni letterali | Esatto tenore della fonte, tra virgolette o come citazione a blocco. Abbreviazioni contrassegnate con [...]. |
| Parafrasi | Riproduzione del senso senza virgolette, in discorso indiretto. |
| Indicazione della fonte | Ogni affermazione fattuale con numero di riferimento [n]. |
| Elenco delle fonti | Alla fine di ogni articolo, con URL completo e tipo di fonte. |
| Un numero = una fonte | Ogni numero di riferimento [n] rimanda a esattamente una fonte. |
| Nessuna citazione inventata | Vietato: inventare citazioni o presentare parafrasi come citazioni letterali. |
Nel testo corrente:
Il Consiglio federale definisce il pacchetto come una «stabilizzazione complessiva» delle relazioni bilaterali [1].
Nell'elenco delle fonti:
[1] DFAE (2026). Pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III). Dipartimento federale degli affari esteri. [Open Access]
Questo wiki si impegna a una presentazione equivalente di entrambi i lati del dibattito:
La struttura dei capitoli (capitolo 3: svantaggi, capitolo 4: vantaggi) riflette questa esigenza anche a livello strutturale.
Le fonti che hanno un riconoscibile interesse vengono contrassegnate in modo trasparente:
| Tipo di fonte | Contrassegno |
|---|---|
| Associazioni economiche (economiesuisse, UPS) | Nota: associazione mantello dell'economia. |
| Sindacati (USS, Travail.Suisse) | Nota: associazione mantello sindacale. |
| Associazioni di categoria (AES, Swiss Medtech) | Nota: associazione di categoria. |
| Piattaforme informative (unser-recht.ch) | Nota: piattaforma informativa. |
Ciò non significa che i dati di queste fonti siano meno validi -- crea trasparenza sull'origine dell'informazione.
| Regola | Descrizione |
|---|---|
| Tedesco svizzero | ss anziché ß (p. es. «dass», «Strasse», «muss») |
| Vere dieresi | ä, ö, ü nei testi e nei titoli |
| Termini tecnici | Tedesco con abbreviazione, p. es. Personenfreizügigkeit (ALC), Technische Handelshemmnisse (MRA) |
| Nessuna esagerazione | Nessuna formulazione drammatizzante, nessun superlativo speculativo |
| Trasparenza in caso di incertezza | «Non verificabile», «stato marzo 2026» -- dove necessario |
I lettori e le lettrici che riscontrano informazioni errate, incomplete o obsolete sono invitati a segnalarlo tramite la funzione di commento sulla pagina in questione. In alternativa: redaktion [at] politiq.ch.
Ultimo aggiornamento: marzo 2026