Fonte: Messaggio del Consiglio federale sui Bilaterali III, p. 93--94 e 120--136
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Il Decision Shaping designa la partecipazione della Svizzera all'elaborazione di atti giuridici dell'UE che dovranno successivamente essere recepiti negli accordi bilaterali. L'UE assicura alla Svizzera la partecipazione più ampia possibile -- in modo analogo agli Stati dell'AELS/SEE. Il Consiglio federale ha inoltre deciso ampie misure di accompagnamento per i Cantoni, il Parlamento e il pubblico.
L'UE accorda alla Svizzera la partecipazione più ampia possibile al processo legislativo per gli atti giuridici rientranti nel campo d'applicazione degli accordi di accesso al mercato. Le modalità variano a seconda del tipo di atto giuridico.
| Tipo di atto giuridico | Partecipazione della Svizzera | Esempio |
|---|---|---|
| Atti legislativi ordinari (regolamenti, direttive) | Consultazione da parte della Commissione europea, prese di posizione, partecipazione a gruppi di esperti | Regolamento UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali |
| Atti delegati (art. 290 TFUE) | Partecipazione a gruppi di esperti della Commissione | Norme tecniche nell'ARM |
| Atti di esecuzione (art. 291 TFUE) | Partecipazione a comitati di comitologia (a titolo consultivo) | Disposizioni di esecuzione nel trasporto aereo |
Un elemento particolare del Decision Shaping: la Svizzera può, nell'ambito delle procedure di rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE) della CGUE riguardanti questioni relative agli accordi di accesso al mercato:
Per analogia con la convenzione esistente nell'ambito Schengen/Dublino, viene conclusa una nuova convenzione tra Confederazione e Cantoni. Base legale: art. 5a LPME (legge federale sulla partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione).
I Cantoni devono prevedere un fabbisogno accresciuto di risorse di personale, in particolare per:
Il Consiglio federale propone un nuovo art. 152a della legge sul Parlamento come lex specialis per la partecipazione del Parlamento al Decision Shaping negli accordi di accesso al mercato.
| Elemento | Contenuto |
|---|---|
| Informazione | Il Consiglio federale informa tempestivamente le commissioni competenti sui progetti legislativi rilevanti dell'UE |
| Consultazione | Il Parlamento può esprimere prese di posizione che il Consiglio federale tiene in considerazione nella formulazione della posizione svizzera |
| Lex specialis | L'art. 152a LParl prevale come norma speciale sulle disposizioni generali dell'art. 152 LParl |
| Direttive | Il Consiglio federale emana direttive per la concreta attuazione dell'informazione e della consultazione |
Il Consiglio federale propone un nuovo art. 40a della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).
Il Consiglio federale introduce un monitoraggio completo: